Dopo l'articolo 37-bis aggiungere il seguente:
Art. 37-ter.
1. Dopo l'articolo 217 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente:
«Art. 217-bis. – (Obblighi ittiogenici). – 1. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica, sia superficiale che sotterranea, richieste per qualsiasi uso, sono soggette a obbligo ittiogenico finalizzato alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio ittico autoctono.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le modalità di applicazione dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, che può prevedere, oltre a quanto prescritto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, interventi di compensazione di carattere ambientale al fine di prevenire o di ridurre l'impatto conseguente alle derivazioni idriche».