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Legislatura XVI

Proposta emendativa 36.11.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
36.11.
inammissibile

  Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:
  6-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
   a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
   b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;

  Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  2-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al medesimo comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».