Dopo l'articolo 35 inserire i seguenti:
Art. 35-bis.
1. In via sperimentale le imprese straniere che aprono una nuova impresa in Italia, per i primi tre anni godono delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dal pagamento dell'IMU e riduzione del 50 per cento delle imposte sul reddito se insediano le unità produttive in aree industriali dismesse;
b) riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.
2. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 35-ter.
(Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia).
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.