All'articolo 34 inserire, in fine, i seguenti commi:
57-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9.»;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, il procedimento è comunque concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
c) il comma 10 è soppresso.
57-ter. All'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.»;
b) al comma 9 i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.».