Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai soli fini di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, è istituita la figura di «pesca artigianale», intesa come attività di pesca svolta nelle acque interne o lagunari o da pescatori che operano in acque marittime in prossimità della fascia costiera o per mezzo di natanti di ridotte dimensioni o con un ridotto numero di persone imbarcate o il cui equipaggio risulta formato da persone tra le quali ricorrono i rapporti di cui all'articolo 230-bis, comma 3, del codice civile;
2-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi sulla base di uno specifico accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della cooperazione, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, si provvede alla definizione della pesca artigianale di cui al comma 8-bis.
2-quater. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 8-ter, senza alcun effetto retroattivo sui rapporti giuridici intercorrenti fra società cooperative ed i rispettivi soci, il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 non si applica nei confronti dei soci lavoratori di cooperative che esercitano un'attività di pesca diversa da quella artigianale così come definita.