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Legislatura XVI

Proposta emendativa 34-quater.1.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
34-quater.1.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. In deroga agli articoli 823 del codice civile e 36 del codice della navigazione, le attività esistenti già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio marittimo che sono destinate a stabilimenti balneari, escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE, e inserite all'articolo 7, secondo quanto dettato dall'articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 59/2010, esercitate anche mediante la costruzione di opere a carattere permanente, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono attribuiti agli attuali concessionari e conduttori mediante negozi di diritto privato costitutivi di diritti reali di godimento, che ne prevedano la trasmissibilità per atto tra vivi o mortis causa, per un periodo di tempo adeguato all'entità degli investimenti eseguiti, da realizzare e per manutenzioni ordinarie e straordinarie, di novantanove anni, dietro un corrispettivo annuo contabilizzato anche al fine di computarlo per il diritto di riscatto, calcolato sull'intero periodo.
  Corrispettivo valutato per quanto stabilito dall'allegato tabellare 3 della Legge 311/04 articolo 1 commi 434 e 435 è fatta salva la possibilità di esercitare il riscatto del bene demaniale immediatamente o durante il periodo attribuito.
  Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzione in nuovi ambiti territoriali del demanio marittimo nazionale.
  Le aree del demanio marittimo dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali sono escluse dalla procedura di incameramento eventualmente in atto, l'articolo 49 del Codice della Navigazione è abrogato.
  Per le Concessioni di Beni Demaniali Marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare.
  Tale area sarà quindi definita spiaggia.
  La spiaggia definita come «area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare» è riconosciuta come pertinenza diretta del bene in diritto di superficie, essendo tale nuova definizione della spiaggia parte del demanio necessario, ossia parte del Territorio Nazionale che non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato.
  La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento di un corrispettivo individuato dall'Agenzia del Demanio secondo parametri di classificazione dell'Impresa e della zona territoriale.
  1-ter Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il presente articolo.