stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 34-duodecies.05.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
34-duodecies.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

Art. 34-terdecies.

  All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:
  7-bis.
Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le condizioni e le modalità con le quali i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi possono richiedere, per l'energia incentivabile prodotta nell'anno 2012, l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. Il Ministero individua altresì il quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al presente comma, al fine di garantire l'assenza di ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto determinato dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dall'impianto di cui al presente comma, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.
   7-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori della richiesta per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 7-bis.
   7-quater. Dalle disposizioni di cui ai presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.