stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 34-duodecies.03.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
34-duodecies.03.

  Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

Art. 34-terdecies.
(Cooperazione allo sviluppo nel settore idrico).

  1. La tariffa del servizio idrico integrato è incrementata con deliberazione di ciascuna Regione, sentita l'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas, di una quota compresa tra un minimo dello 0,5 per cento e un massimo dell'1 per cento della tariffa idrica media applicata agli utenti.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente a interventi di cooperazione internazionale nel settore idrico, compresi i servizi di fognatura e di depurazione.
  3. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono in un apposito Fondo regionale per la cooperazione allo sviluppo nel settore idrico istituito in ogni Regione.
  4. Le Regioni, ai sensi della normativa vigente e compatibilmente con la normativa dell'Unione Europea, disciplinano le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 3, selezionando i progetti presentati dalle imprese pubbliche e private del settore, nonché dalle organizzazioni non governative, d'intesa con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione ed il Ministro dello sviluppo economico.
  5. Dall'attuazione del presente dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente i costi per il finanziamento delle procedure previste, nonché quelli connessi alla riscossione della maggiorazione tariffaria, sono dedotti dal complessivo ammontare spettate al Fondo appositamente costituito.