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Legislatura XVI

Proposta emendativa 34-duodecies.02.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
34-duodecies.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 34-duodecies inserire il seguente:

Art. 34-terdecies.
(Misure per la riqualificazione di siti produttivi e la realizzazione delle opere).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della Parte VI del presente decreto.»;
   b) all'articolo 240, comma 1,
    1. alla lettera n) le parole: «con attività in esercizio» sono sostituite dalle seguenti «ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario»;
    2. alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «ivi compresi rifiuti stoccati,» dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri, che nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste dalla normativa per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura.»;
   c) all'articolo 242,
    1) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati da presente Titolo V, l'analisi di rischio, e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa.»;
    2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;
    3) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: «13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza, e più in generale tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque.».
   d) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:
  «1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può, di sua iniziativa, presentare all'Amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza viene indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori ed è allegata la documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 241 del 1990.
  2. L'Amministrazione competente provvede sull'istanza, acquisendo in conferenza dei servizi i pareri, nulla osta ed autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi ed attività previste dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L'operatore informa l'Autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, alfine di consentire i controlli in corso di esecuzione.
  3. Alla ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a sua cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro 60 giorni dallo ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvata, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnico equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico dell'operatore interessato. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'implementazione delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativo che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque.».
   e) all'articolo 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 7, dopo le parole: «seimila metri cubi di materiale» inserire le seguenti parole: «per i cantieri relativi ad opere puntuali ed i mille metri cubi per chilometro lineare per i cantieri relativi ad infrastrutture lineari».
    2. dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. In relazione al quanto dal comma 7, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all'articolo 184-bis se il produttore dimostra:
   a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
   b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
   c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;
   d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

  7-ter. Il proponente, come definito nel decreto ministeriale 10 agosto 2012 n. 161, può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 22-bis tramite dichiarazione resa all'Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
  7-quater. Il proponente deve in ogni caso confermare all'Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
  7-quinquies. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto di cui ai commi 22-bis e 22-ter resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005».