stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 34-duodecies.010.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
34-duodecies.010.

  Dopo l'articolo 34-duodecies inserire il seguente:

Art. 34-terdecies.
(Detassazione degli investimenti in campagne pubblicitarie).

  1. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2013 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di importo superiore a quello del 2012 si applica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20 per cento del valore degli investimenti dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti in eccedenza rispetto a quelli realizzati nel 2012.
  2. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  3. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 24 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.
  4. L'incentivo fiscale di cui al comma 24 si applica nella misura del 10 per cento anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su mezzi di comunicazione di massa di imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
  4-quater. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.