stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 34-decies.4.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
34-decies.4.
inammissibile

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Al fine di assicurare la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per gli anni dal 2013 al 2016, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: stabile aggiungere la seguente: aereo,.