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Legislatura XVI

Proposta emendativa 33.4.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
33.4.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
   3-bis. Dopo il comma 19 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma: 19-bis) Ferma restando la disciplina sulla finanza di progetto oggetto del presente articolo, nel caso in cui il finanziamento delle opere di cui al comma 19 non comporti partecipazione di risorse pubbliche sotto qualunque forma, non si darà applicazione alla previsione di cui al comma 2 e il proponente potrà essere autorizzato alla realizzazione senza indizione di gara al riguardo a condizione che egli presenti, a sua cura e spese, la seguente documentazione: progetto definitivo e costruttivo dell'opera; progetto di spesa; progetto di redditività; progetto-offerta di durata della concessione; fideiussione bancaria a prima chiamata per l'intero importo dei lavori, che l'Amministrazione interessata potrà escutere per il caso in cui il proponente non inizi i lavori o li interrompa. L'Amministrazione competente all'autorizzazione dell'opera potrà richiedere varianti e migliorie che corrispondano ad una più ampia rispondenza dell'opera ai bisogni pubblici.».
   3-ter. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico disciplina il procedimento per la presentazione della proposta, per la sua valutazione, per la definizione delle eventuali richieste di variazioni e di migliorie e, nel caso di sua approvazione, per la stipula della concessione, per l'esecuzione dell'opera e per la sua utilizzazione sino alla cessazione della concessione.