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Legislatura XVI

Proposta emendativa 33.3.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
33.3.
inammissibile

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
  7-ter. Al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, dopo le parole 2 luglio 1998, n. 322» inserire le seguenti: «nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero attraverso il rilascio da parte dal responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse»;
   b) dopo il quarto periodo inserire il seguente: «l'appaltatore, può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento»;
   c) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: «La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013».

  7-quater. Al comma 28-ter, primo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, sono soppresse le parole: «, forniture».

  Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900 00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

  Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: nuove infrastrutture inserire le seguenti: e in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore.