Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:
Art. 33-novies.
(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).
1. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente periodo: «con le medesime modalità, i predetti concessionari, a far data dal 1o gennaio 2013, sono tenuti ad affidare a terzi il 100 per cento dei lavori».