Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:
Art. 33-novies.
(Permuta negli appalti di lavori pubblici).
All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al benefico della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3.