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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.3.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
23.3.
inammissibile

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  12-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 12-bis, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
  12-quater. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67 si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta del contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240 operanti in zone non svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti di natura associativa, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.
  12-quinquies. Ai fini dell'adeguamento dei contributi relativi all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, il termine del 1o gennaio 2007, contenuto nell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, decorre dal 10 gennaio 2012.
  12-sexies. Al comma 10 dell'articolo 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
  4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».