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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.5.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
22.5.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'articolo 34 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 34.

  1. Al fine di garantire al consumatore un confronto corretto, trasparente ed esaustivo tra le tariffe e le altre condizioni contrattuali proposte dalle imprese di assicurazione per il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179, le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al sistema tariffario completo, denominato “TuOpreventivatOre”, previsto all'articolo 136, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ogni informazione o variazione relativa alle tariffe offerte.
  2. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta, a decorrere dalla data di adozione dello standard di modalità operative di cui al comma 3, l'irrogazione da parte dell'IVASS a carico della compagnia di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  3. L'IVASS predispone, entro il 31 giugno 2013, uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, al fine di migliorare la fruibilità del sistema di comparazione nonché la sua rispondenza tecnica in relazione agli accessi da parte dei consumatori e degli intermediari.
  4. L'IVASS predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet».