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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.02.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
17.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Concordato preventivo di gruppo).

  1. Dopo l'articolo 160 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto il seguente:
  60-bis.Disposizioni in tema di gruppi di imprese. – La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento diretto o indiretto; sussiste un rapporto di controllo o di collegamento, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società di cui ai capi quinto, sesto e settimo del titolo quinto, del libro quinto del codice civile, nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma lettera e) e nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis, ferma restando, in ogni caso autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
  Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
  La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascuna impresa debitrice, al tribunale del luogo ove l'impresa madre ha la sua sede principale.
  Con il decreto di cui all'articolo 163, il tribunale ammette al concordato di cui al presente articolo soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. Se il rapporto di controllo o di collegamento è stato costituito nei sei mesi anteriori al deposito del ricorso di cui all'articolo 161, primo comma ovvero del ricorso di cui all'articolo 161, sesto comma, e sussiste il pericolo che dall'ammissione delle imprese controllate e collegate possa derivare un grave pregiudizio ai creditori, con il decreto di cui all'articolo 163 il tribunale dichiara inammissibile la proposta limitatamente a queste ultime.
  Quando provvede ai sensi del comma precedente, il tribunale assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162.
  Salvo quanto disposto dai commi che precedono, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.
  Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessari la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
  Ai fini della deliberazione del concordato, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura.
  È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del sesto comma del presente articolo.
  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili.
  2. All'articolo 169-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente comma: «Si applicano gli articoli 72-bis, 72-quater, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 commi secondo, terzo e quarto, 81, 82 ed 83, in quanto compatibili.»
  3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.»

ident. 17.01.