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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.02.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
16.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
.

  Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:
   1. Sino al 31 dicembre 2015, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativo a una controversia in materia di condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, do responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizio di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperito, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per lo presentazione dello domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
   b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».
   e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «il primo incontro tra le parti non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti: «il primo incontro tra le porti e il mediatore non oltre trenta».
   d) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore» e prima delle parole: «può formulare una proposto di conciliazione.», sono inserite le seguenti: «, se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,».
   e) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dai commi 4-bis e 5 del presente articolo,»;
   2) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
   4-bis. Quando, all'esito del primo incontro con il mediatore, la procedura si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 350 euro, per le liti di valore sino a 500.000 euro, e di 500 euro per le liti di valore superiore.