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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.1.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
13.1.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione delle spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione e partenariato pubblico-privato, realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate. Tali piattaforme devono assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazione fissi e mobili.

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».