Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, con riferimento alle finalità relative all'accesso in ogni momento da parte del cittadino per usufruire dei servizi sanitari online, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata. Le interfacce e i sistemi operativi adottati devono assicurare piena interoperabilità tra piattaforme di telecomunicazione fisse e mobili.