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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.01.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione il sistema dell'alta formazione artistica e musicale).

  1. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
  2. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
   a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
   b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
   c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
   d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

  3. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università.
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
  5. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 4, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Gli Istituti superiori di studi musicali e l'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, attivano corsi pre-accademici di formazione di base alla musica e alla danza, organizzati su più livelli di competenza. Agli esami finali dei corsi pre-accademici sono ammessi anche candidati privatisti. I regolamenti didattici delle istituzioni stabiliscono le modalità di funzionamento dei predetti corsi e di riconoscimento agli interessati, al momento dell'immatricolazione nei corsi accademici, dei crediti formativi accademici eventualmente maturati.
  8. I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano sostenuto e superato in qualità di privatisti un esame di compimento inferiore previsto dal precedente ordinamento possono immatricolarsi, anche in deroga al possesso del diploma finale di scuola secondaria di secondo grado, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al fine di conseguire i diplomi accademici di primo e secondo livello. Gli studi già compiuti possono essere riconosciuti come crediti formativi accademici ai fini dell'abbreviazione dei corsi di studio. A decorrere dall'anno accademico 2013/14 è vietata l'ammissione di candidati privatisti agli esami di diploma di primo o secondo livello presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.
  9. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  10. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  11. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.
  12. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
  13. Nell'ambito di un programma nazionale di razionalizzazione dell'offerta formativa territoriale in campo musicale e di congruo dimensionamento delle istituzioni, mediante specifiche convenzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli enti locali interessati, anche sulla base di accordi di programma con le regioni interessate, si provvede alla graduale statizzazione degli istituti musicali pareggiati quali sezioni staccate degli Istituti superiori statali di studi musicali presenti sul territorio, ovvero quali Istituti superiori autonomi, purché sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato.
  14. Le convenzioni di cui al comma 13 definiscono le modalità, i tempi e le procedure per il subentro degli Istituti superiori statali di studi musicali in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli statali, esclusivamente nell'ambito di una quota del dieci per cento dei posti organici vacanti e disponibili, del relativo personale docente ed amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato.