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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11-bis.03.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
11-bis.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

Art. 11-ter.
(Modalità per la pubblicazione «on line» delle lezioni universitarie e materiali didattici).

  1. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014 le università statali si dotano di piattaforme, gratuite ed accessibili in modo universale, sulle quali mettere a disposizione pubblicamente materiali didattici, lezioni registrate e strumenti di condivisione e collaborazione.
  2. La registrazione e pubblicazione on line della documentazione, di cui al comma 1, garantisce l'accesso universale e senza fini di lucro.
  3. Gli studenti che, come singoli o in forma associata, si organizzano per registrare e rendere pubbliche in rete le lezioni e i materiali didattici prodotti dai docenti e non coperti da diritto d'autore, hanno diritto a vedere riconosciuta tale attività come attività formativa extracurricolare e ad avere accesso ai contributi per l'associazionismo studentesco previsti dai regolamenti dei singoli atenei.
  Ai fini di cui al comma 10, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione, un apposito Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
  12. Il Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione provvede, con proprio decreto, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, alla definizione delle modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti nonché all'assegnazione delle relative risorse.
  13. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.