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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.7. in Assemblea riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2012  [ apri ]
8.7.

  Sostituire il comma 9-quater, con il seguente:
  9-quater. Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 110-bis.

  1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico e collezionistico.
  2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1990 ed iscritte nell'apposito registro istituito presso l'ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
  3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep).
  4. Le macchine agricole d'epoca di cui al presente articolo sono esenti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110».

  Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  17-bis. Ai fini del funzionamento e armonizzazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministro dei trasporti è delegato, entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1992, n. 495.