Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato Codice, le pubbliche amministrazioni sono tenute nello svolgimento dei propri compiti ed attività ad attenersi all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata – PEC.
02. Ogni pubblica amministrazione deve dotarsi di una casella di posta elettronica certificata per qualsiasi scambio di comunicazioni, documenti e informazioni e per ciascun registro di protocollo, secondo quanto disposto dall'articolo 47, comma 3, del medesimo Codice. Ogni pubblica amministrazione deve altresì pubblicare nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale l'indirizzo PEC a cui i cittadini possono rivolgersi per acquisire informazioni e documenti o rivolgere istanze, come previsto dall'articolo 54, comma 2-ter, del Codice.
03. Le pubbliche amministrazioni devono rendere comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale degli indirizzi PEC disposti per ciascun registro di protocollo.
04. L'utilizzo della PEC e delle comunicazioni digitali sostituisce ogni altra forma di comunicazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini e le imprese.