stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.02. in Assemblea riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2012  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione della tenuta dei libri sociali).

  1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
  «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
  Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».