Dopo l'articolo 37-bis aggiungere il seguente:
Art. 37-ter.
1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, realizzate normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in film plastici leggeri o con reti ombreggianti, non collegate a fondazioni murarie reticolari o lineari, facilmente smontabili o removibili, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. Il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per tutta la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura».