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Legislatura XVI

Proposta emendativa 37-bis.01. in Assemblea riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2012  [ apri ]
37-bis.01.

  Dopo l'articolo 37-bis, aggiungere i seguenti:

Art. 37-ter.
(Definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non iscritti).

  1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi che il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le piccole imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:
   a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi;
   b) azzeramento degli interessi legali, di mora e delle sanzioni;
   c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

  2. Possono accedere alla definizione tutte le piccole imprese, secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.
  3. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, non ancora iscritti, relativi ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
  5. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 37-quater e 37-quinquies.

Art. 37-quater.
(Riduzione incentivi alle imprese).

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

Art. 37-quinquies.
(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.