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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.100. in Assemblea riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2012  [ apri ]
22.100.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al fine di garantire un più equo federalismo assicurativo, di contrastare, in particolare nelle aree meridionali del Paese, l'uso di autoveicoli sprovvisti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e di consentire un recupero di gettito fiscale derivante da un incremento dei servizi assicurativi ai cittadini, le imprese assicuratrici garantiscono la presenza di loro agenzie nell'intero territorio nazionale secondo le modalità di cui al comma 13-ter.
  13-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce le modalità per l'attuazione del comma 13-bis e, in particolare, il numero di agenzie che le imprese assicuratrici sono tenute a garantire in ciascuna regione tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) del volume di affari nei diversi rami per ciascuna impresa assicuratrice;
   b) del portafoglio complessivo per RC auto di ciascuna impresa assicuratrice;
   c) della popolazione residente in ciascuna regione.

  13-quater. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite dai commi 13-bis e 13-ter.
  13-quinquies. Qualora l'IVASS accerti che un'impresa di assicurazione non garantisce la presenza di agenzie sul territorio nel numero minimo risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 13-ter, applica alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'importo complessivo dei premi percepiti relativamente ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nell'anno precedente a quello in cui è irrogata la sanzione. Con il provvedimento con il quale applica la sanzione, l'IVASS diffida altresì l'impresa di assicurazione ad adeguare la propria struttura territoriale ai requisiti di cui al comma 13-ter, stabilendo a tale fine un termine non superiore a sei mesi.
  13-sexies. Qualora l'impresa di assicurazione destinataria della sanzione irrogata ai sensi del comma 13-quinquies non adempia alla diffida entro il termine stabilito, l'IVASS revoca l'autorizzazione rilasciata alla medesima per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo danni n. 10 (Responsabilità civile autoveicoli terrestri). Ove si tratti di impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, operante in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, l'IVASS adotta nei riguardi di essa un provvedimento di inibizione dell'esercizio delle attività relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
  13-septies. Nel caso di impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, i provvedimenti di cui ai commi 13-quinquies e 13-sexies sono notificati al rappresentante generale dell'impresa o al rappresentante per la gestione dei sinistri, nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  13-octies. L'obbligo di cui al comma 13-bis si applica a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 13-ter nella Gazzetta Ufficiale.