Sostituire il comma 15, con il seguente:
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le Regioni e Province autonome, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzano infrastrutture tecnologiche per il Fse condivise a livello sovraregionale, ovvero si avvalgono, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il Fse a tale fine già realizzate da altre Regioni o dei servizi da queste erogate.