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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.100. in Assemblea riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2012  [ apri ]
1.100.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 34, dopo il comma, 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un Fondo, con una dotazione annua di 100 milioni di euro a decorrere dal 2013, per il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese manifatturiere, a compensazione di una quota dei maggiori oneri derivanti dal più elevato costo dell'energia elettrica sostenuto dalle imprese operanti in Italia rispetto alla media registrata nei Paesi dell'Unione europea. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, né rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per fruire del predetto credito d'imposta, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo, nonché le altre disposizioni di attuazione del presente comma.
   all'articolo 38, comma 3, alinea, sostituire le parole: articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34, comma 20 con le seguenti: articoli 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34, commi 16-bis e 20.