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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.8.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 5617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2012  [ apri ]
1.8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  «In presenza di situazioni di grave rischio e danno ambientale e sanitario conseguente all'attività produttiva dello stabilimento di interesse nazionale, il provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale deve prevedere, in accordo con la regione interessata, una valutazione del danno sanitario. Detta valutazione è svolta dai tecnici di Ispra, Arpa e Asl, anche sulla base di un apposito monitoraggio sanitario, con le modalità di cui al comma 1-bis. I risultati del medesimo monitoraggio sono condizione per l'avvio, su richiesta della regione interessata, di un ulteriore riesame della suddetta autorizzazione integrata ambientale».

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. Nei territori interessati dalla produzione degli stabilimenti di interesse nazionale, l'Agenzia regionale dei servizi sanitari (AReS), l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della regione interessata e l'Azienda sanitaria locale competente per territorio, sotto il coordinamento di ARPA regionale, devono congiuntamente redigere periodicamente, un rapporto di valutazione del danno sanitario anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale. La valutazione del danno sanitario è realizzata nell'ambito delle competenze attribuite alla regione in materia di protezione dell'ambiente e della salute delle popolazioni. Con atto regolamentare della Giunta regionale sono fissati i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario.»