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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.14.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 5617

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2012  [ apri ]
1.14.

  Al comma 3, sostituire le parole dai: la mancata osservanza fino alla fine del comma, con le seguenti: dopo la prima mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1, secondo le procedure e i termini ivi previsti, si provvede, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione, alla nomina di un amministratore straordinario.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. Qualora non fossero rese disponibili da parte della società proprietaria dello stabilimento di interesse strategico nazionale le somme necessarie all'esecuzione delle prescrizioni di cui al comma 1, tali somme possono essere richieste dall'amministratore straordinario di cui al comma 3, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni di cui al comma 1. 3-ter. All'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto in fine il comma:
  «8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207.»

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 6, sopprimere le parole: ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.