All'articolo 1-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.