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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.14. in Assemblea riferita al C. 5617-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2012  [ apri ]
1.14.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: la mancata osservanza fino alla fine del comma, con le seguenti: dopo la prima mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1, secondo le procedure e i termini ivi previsti, si provvede, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione, alla nomina di un amministratore straordinario.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Qualora non fossero rese disponibili da parte della società proprietaria dello stabilimento di interesse strategico nazionale le somme necessarie all'esecuzione delle prescrizioni di cui al comma 1, tali somme possono essere richieste dall'amministratore straordinario di cui al comma 3, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni di cui al comma 1.
  3-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
  «8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207»;
   all'articolo 3, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.