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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.11. in Assemblea riferita al C. 5617-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2012  [ apri ]
1.11.

  Al comma 2 sostituire le parole da: esclusivamente e ad ogni effetto fino a: ambientale, nonché con le seguenti: quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni previste dal documento della valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis e le eventuali richieste di garanzie fideiussorie da disporsi da parte dell'autorità competente a garanzia dei danni o delle opere da eseguire in sostituzione del responsabile di violazioni di norme ambientali e;

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:Art. 1-bis. (Valutazione del danno sanitario – Vds). 1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, e di cui all'articolo 3, comma 1, l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) competenti per territorio devono congiuntamente redigere, contestualmente all'Ai A e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.
  2. Con successivo regolamento, approvato di concerto dal ministero dell'Ambiente e dal ministero della salute, saranno stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.
  3. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione in atmosfera degli inquinamenti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.
  4. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.
  5. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
  6. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
  7. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.
  8. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.
  9. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come previsto dalla VDS, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.
  10. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.
  11. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.
  12. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto”.