Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo l'articolo 1282 è aggiunto il seguente:
«Art. 1282-bis. – (Riallineamento carriere dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). – 1. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio alla data del 1o gennaio 2009 è promosso:
a) con non meno di 25 anni effettivi di anzianità alla data del 1o gennaio 2009, al grado di primo maresciallo, o grado equivalente;
b) con non meno di 30 anni effettivi di anzianità alla data del 1o gennaio 2009 al grado di primo maresciallo e la qualifica di luogotenente, o grado equivalente.
2. Al beneficio di cui al comma 1 non conseguono effetti economici».