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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 5569

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/12/2012  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
  Art. 1-bis. – (Armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri). – 1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:
   a) il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.
   b) i maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.
   c) gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

  2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenze organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.
  3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1-ter.

  Art. 1-ter. – (Lotta all'evasione fiscale). – 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
  «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
  I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
   b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
   a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
   b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
   c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.
  7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.
  8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 7 e i relativi contenuti tecnici.
  9. I dati comunicati ai sensi del comma 7 sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.