Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
24. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
«A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione relativa all'anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza.»;
b) dopo il comma 36, sono inseriti i seguenti:
«36.1. Al Fondo di cui al comma 36 affluisce altresì quota parte delle risorse derivanti dalla riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico, nonché delle ulteriori maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e contributiva non previste dal Documento di economia e finanza, come risultanti dalla relazione di cui al comma 36.2.
36.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.».
25. L'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.