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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.300. in V Commissione in sede referente riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2012  [ apri ]
7.300.
approvato

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 12:
   j) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «1-ter. A decorrere dal 1o luglio 2013, l'aliquota IVA del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.»;
   k) sopprimere il comma 2;
   l) al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: ed il Governo fino alla fine del comma, con le seguenti: il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività;
   m) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le misure di cui al comma 3, si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto di cui al comma 3, terzo periodo, è fissato al 15 gennaio 2014;
   n) sostituire i commi da 4 a 6 con i seguenti:

  4. A decorrere dal 1o gennaio 2013, nell'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «980 euro»;
   b) al secondo periodo, le parole: «900 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.080 euro».

  5. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;
   b) al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;
   c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
   a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
   b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
   c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
   d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625.».

  6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.»;
   o) sopprimere i commi da 7 a 11;
   p) sostituire il comma 16 con il seguente: 16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 sono finalizzate ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, e si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.;
   q) sostituire il comma 17 con il seguente: 17. L'agevolazione di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati sono percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000;
   r) al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: 2012, 2013 e 2014 con le seguenti: 2013, 2014 e 2015; al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma;
   l)al comma 30:
    1) al primo periodo, dopo le parole: dal periodo d'imposta aggiungere le seguenti: successivo a quello;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.;
   m)al comma 31, sostituire le parole: sono dettate con le seguenti: possono essere adottate;
   n)dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo, finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.
   o) al comma 33:
    1) sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2013 con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2014;
    2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente all'anno 2013 i medesimi consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.;
   p) dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
  33-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, le parole: »dal 2011« sono sostituite dalle seguenti: »dal 2012«;
   b) al comma 15-bis:
    1) le parole da: »Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,« sono soppresse;
    2) il secondo e il sesto periodo sono soppressi;
   c) dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente: »15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917«;
   d) al comma 17, dopo le parole: »persone fisiche« sono aggiunte le seguenti: », ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo«;
   e) al comma 18, le parole: »dal 2011« sono sostituite dalle seguenti »dal 2012«;
   f) al comma 20, primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al secondo periodo, le parole: »detenuti in Paesi dell'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni« sono soppresse;
   g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
   h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse.

  33-ter. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  33-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, primo comma, n. 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuate la custodia e amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»;
   b) all'articolo 36, terzo comma, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma».

  33-quinquies. Le disposizioni del comma 33-quater si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2013.

I Relatori
7.300.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del predetto fondo è di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 12:
   a)
sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
   «1-ter. A decorrere dal 1o luglio 2013, l'aliquota IVA del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.»;
   b) sopprimere il comma 2;
   c) al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: ed il Governo fino alla fine del comma, con le seguenti: il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività;
   d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Le misure di cui al comma 3, si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto di cui al comma 3, terzo periodo, è fissato al 15 gennaio 2014;
   e) sostituire i commi da 4 a 6 con i seguenti:
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2013, nell'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «980 euro»;
   b) al secondo periodo, le parole: «900 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.080 euro».

  5. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;
   b) al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;
   c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
   «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
   a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
   b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
   c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
   d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625.».

  6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.»;
   f) sopprimere i commi da 7 a 11;
   g) sostituire il comma 16 con il seguente: 16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 sono finalizzate ad assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, e si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.;
   h) sostituire il comma 17 con il seguente: 17. L'agevolazione di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati sono percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000;
   i) al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: 2012, 2013 e 2014 con le seguenti: 2013, 2014 e 2015; al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma;
   l)al comma 30:
    1) al primo periodo, dopo le parole: dal periodo d'imposta aggiungere le seguenti: successivo a quello;
    2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.;
   m)al comma 31, sostituire le parole: sono dettate con le seguenti: possono essere adottate;
   n)dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo, finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.
   o) al comma 33:
    1) sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2013 con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2014;
    2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente all'anno 2013 i medesimi consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.;
   p) dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
  33-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
   b) al comma 15-bis:
    1) le parole da: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;
    2) il secondo e il sesto periodo sono soppressi;
   c) dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente: «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
   d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
   e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti «dal 2012»;
   f) al comma 20, primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi dell'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;
   g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
   h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse.

  33-ter. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  33-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, primo comma, n. 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuate la custodia e amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»;
   b) all'articolo 36, terzo comma, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma.».
  33-quinquies. Le disposizioni del comma 33-quater si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2013.

I Relatori