Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (C.U.D.) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del C.U.D. in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.