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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/11/2012  [ apri ]
3.010. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo).

  1. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riservato alle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione dei trasferimenti e ai contributi di cui al comma 1 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative carattere normativo.

I Relatori
3.010.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo)

  1. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riservato alle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione dei trasferimenti e ai contributi di cui al comma 1 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative, anche di carattere normativo.

I Relatori