All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera e), capoverso 5, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:
«4-bis, Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 9.300 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
c) euro 4.600 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
d) euro 2.300 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 3.500, euro 2.800, euro 1.800 ed euro 800».
Conseguentemente, sopprimere la lettera n).