All'emendamento 7. 300 lettera p), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere il seguente:
36-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano agli accertamenti relativi ai redditi prodotti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data all'entrata in vigore della presente legge.