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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.300.30. in V Commissione in sede referente riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2012  [ apri ]
0.7.300.30.
inammissibile

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, sostituire la lettera e), capoverso comma 5, lettera c) con la seguente:
   c) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
   a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
   b) euro 7.875 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
   c) euro 5.250 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
   d) euro 2.625 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, euro 3.000, euro 2.000 ed euro 1.000».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

em. 7.300.