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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.300.24. in V Commissione in sede referente riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2012  [ apri ]
0.7.300.24.
inammissibile

   All'emendamento 7.300, parte consequenziale, lettera p), dopo il comma 33-quinquies, aggiungere i seguenti:
  33-sexies. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: 1o gennaio 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014.
  33-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
  33-octies. Il comma 13-bis dell'articolo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2.
  33-novies. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.
33-decies. Per l'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 33-sepries. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

em. 7.300.