stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.300.22. in V Commissione in sede referente riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2012  [ apri ]
0.7.300.22.
(inammissibile limitatamente a parte del testo)

  All'emendamento 7.300, parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Resta ferma l'aliquota IVA, ridotta del 10 per cento;
   alla lettera c), dopo le parole: Il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove una apposita iniziativa, aggiungere le seguenti: entro il 15 febbraio 2013 e dopo le parole: per l'incremento della produttività aggiungere le seguenti: in caso contrario esse sono destinate al miglioramento del saldi di finanza pubblica;
   alla lettera c) aggiungere, in fine, le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'incremento dell'aliquota IVA disposto ai sensi della lettera a) può essere differito ovvero non applicato, in tutto o in parte, qualora in sede di predisposizione del Documento di economia e di finanza 2014 emerga un miglioramento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica rispetto alle previsioni e agli andamenti tendenziali indicati nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012 tale da assicurare comunque, anche in assenza dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria, il conseguimento del pareggio di bilancio in termini strutturali nell'anno 2013 e il rispetto, in conformità con i vincoli comunitari, dell'obiettivo di medio termine nel triennio successivo. Il predetto incremento dell'aliquota IVA non si applica altresì qualora, entro il 30 giugno 2013, siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 2130 milioni di euro per l'anno 2013 e a 4260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, al netto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla presente legge;
   alla lettera d), sostituire le parole: 800 milioni di euro, con le seguenti: 600 milioni di euro;
   alla lettera d), sostituire le parole: non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014, con le seguenti: non può essere superiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014;
   alla medesima lettera d), aggiungere le parole: la somma di 200 milioni di euro viene destinata ad apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la copertura degli oneri derivanti alle amministrazioni degli enti locali per l'estinzione anticipata di mutui;
   dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 19 dell'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'aliquota dell'imposta di cui al presente comma può essere rimodulata in via compensativa, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, differenziandola a favore delle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto la copertura dei rischi imprenditoriali e delle famiglie;
   alla lettera m) sostituire il comma 31-bis con il seguente:
  31-bis. La dotazione annua di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015 viene destinata ad apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

em. 7.300.