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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.8.500.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2012  [ apri ]
0.8.500.7.
inammissibile

  All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   e) al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
   f) ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, spettante ai soggetti che beneficiano delle disposizioni di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:
  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà dell'1 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai finì della verifica del superamento del limite di 150.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

em. 8.500.