All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis.1 All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «In via transitoria, restano fermi i limiti di età e di servizio previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia per il solo personale di macchina, iscritto al predetto fondo che maturi l'accesso al predetto fondo entro il 31 dicembre 2020.