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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.80. in V Commissione in sede referente riferita al C. 5534-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/11/2012  [ apri ]
3.80. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Sino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli Istituti di patronato, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma precedente, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»; b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»; c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonché per verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»; e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi prefissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici».
  6-ter. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152.
  6-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità, strettamente connessa all'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione ai fini del finanziamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, attualmente a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attualmente non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.